Accesso civico

“accesso documentale”: si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.
“accesso civico semplice”: si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza D.lgs 14/03/2013 n.33 come modificato dal D.lgs 25/05/2016 n. 97, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.
“accesso generalizzato”: si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza D.lgs 14/03/2013 n.33 come modificato dal D.lgs 25/05/2016 n. 97
L’esercizio del diritto per l’accesso civico semplice e generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; l’istanza identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e, fatta eccezione per l’accesso documentale, non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica o, in forma cartacea, presso la sede della Società.
L’istanza è indirizzata:
Accesso documentale: al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -RPCT

Accesso civico semplice: al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -RPCT

Accesso generalizzato: al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -RPCT

A: rpc@millerivoli.it

Alla PEC: millerivoli@legalmail.it

Restano valide le procedure relative all’accesso degli atti disciplinato dall’art. 22 della L. 241/90.

Modello per richiesta di accesso civico
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Dati aggiornati al 06 agosto 2024