I ricorsi sono di esclusiva competenza del Prefetto o del Giudice di Pace, a cui il cittadino può rivolgersi seguendo le modalità sotto riportate.
Procedura ricorsi
Esistono due modalità di ricorso alle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione alle norme del Codice della Strada ex D.lgs. n. 295/1992:
Il ricorso al Prefetto ed in alternativa il ricorso al Giudice di Pace:
TUTELA AMMINISTRATIVA – RICORSO AL PREFETTO ART. 203 C.d.S.
Il trasgressore ad una norma del Codice della Strada o gli altri obbligati in solido (Art. 196 cds), entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale ai sensi art. 201 C.d.S. a pena di inammissibilità, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo dell’avvenuto accertamento. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata ovvero il trasgressore è stato fermato dall’agente P.L. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Il ricorrente potrà svolgere autonomamente la sua difesa senza la necessità del patrocinio di un avvocato. La presentazione del ricorso è esente da qualsiasi spesa, tassa, tributo, sull’atto non sono da apporre marche, diritti o contributi.
Se il verbale d’accertamento (c.d preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che, deve avvenire entro 90 giorni dalla data di accertamento così come modificato dalla legge 120/2010 (art. 201 C.d.S.).
In alternativa, il proprietario che intende presentare ricorso immediatamente può presentarsi presso uno degli sportelli preposti del Comando Polizia Locale dove, contestualmente alla presentazione del ricorso, sarà anche notificato l’atto.
Lo scritto difensivo può essere redatto in carta semplice o utilizzando l’apposito modulo “Ricorso al Prefetto di Torino” presente nell’area sportelli e deve essere indirizzato Al Prefetto della Città di Torino c/o Corpo Polizia Municipale – art. 203 C.d.S.
Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.).
Si ricorda che si deve sottoscrivere il ricorso, indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare e, se si ritiene necessario, si può richiedere audizione personale al Prefetto.
Modalità di presentazione ricorso
- tramite raccomandata a.r. direttamente al Comando di Polizia Municipale di Rivoli – Ufficio Verbali – Corso Francia, 98 – 10098 Rivoli (TO);
- alla Prefettura – Ufficio Circolazione e Traffico – Via del Carmine, 12 – 10122 Torino – tel. 011/55891;
- direttamente agli sportelli della Polizia Locale di Rivoli
Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d’ingiunzione di pagamento o d’archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.
Attenzione! se si era richiesta audizione personale, i termini sopra indicati, subiscono un’interruzione che va dal momento della notifica convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura coattiva prevista dalla legge.
Il provvedimento del Prefetto si può impugnare: entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, si può presentare opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace sita in Viale dei Mughetti 22/a – Torino, o tramite raccomandata a.r.
TUTELA GIUDIZIARIA – RICORSO AL GIUDICE DI PACE – ART. 204 BIS C.d.S. rif. D.lgs. n. 150/2011
Alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Modalità di presentazione ricorso
Il ricorso al Giudice di Pace si presenta direttamente all’Ufficio del Giudice di Pace, competente per territorio, a Torino in Viale dei Mughetti 22/a – 10151, (orario cancelleria: 8,30 – 13,00, dal lunedì al sabato tel. 011/4559401), oppure spedendo allo stesso ufficio del G.d.P. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – in tal caso fa fede la data di spedizione, entro 30 giorni dalla data di contestazione della violazione o notifica del verbale a pena di inammissibilità.
Per il deposito del ricorso occorre allegare un contributo unificato a seconda del valore della controversia e della marca da bollo dove previsto, come da Tabella di cui all’art. 13 del T.U. n. 115/2002 “spese di giustizia” (come modificato dalla legge n. 311/2004; dall’art. 48 bis del decreto-legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122/2010; dall’art. 37 del decreto-legge n. 98/2011).
Nel ricorso dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l’eventuale domicilio presso il quale sarà notificato il decreto con cui il Giudice di Pace fissa l’udienza di comparizione se si desidera sia diverso da quello della propria residenza e un numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti della cancelleria. Se è nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti.
Nel caso in cui il ricorso non contenga la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, ovvero l’indicazione del procuratore, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
E’ importante allegare al ricorso l’atto impugnato, cioè il verbale in originale, e tutti i documenti, anche in copia, utili per sostenere le proprie ragioni.
Occorre poi indicare, anche sinteticamente, ma in modo chiaro, i motivi di opposizione, cioè le doglianze avverso il verbale perché ritenuto illegittimo oppure le ragioni di fatto o motivazioni che hanno condotto a commettere la violazione e che possono essere ritenute utili dal Giudice al fine dell’accoglimento del ricorso. E’ possibile chiedere al Giudice l’assunzione di prove per sostenere i motivi di opposizione.
Deve poi essere formulata la richiesta, a conclusione del ricorso, di annullamento del provvedimento opposto e, sussistendone i giusti motivi (che andranno indicati per ottenere l’eventuale beneficio concesso dal Giudice), in subordine, cioè nel caso il ricorso venga respinto, la determinazione della sanzione al minimo edittale. Può inoltre essere richiesta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento che il Giudice può disporre, per gravi e documentati motivi, nella prima udienza di comparizione.
Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro 30 giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all’ufficio o comando da cui dipende l’organo accertatore.
La modulistica per la redazione dell’atto di opposizione è a disposizione dei ricorrenti presso l’Ufficio del Giudice di Pace.